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Codice Deontologico Forense

Il Codice Deontologico Forense riguarda i principi e la modalità di esercizio dell’Avvocatura, a partire dalla tutela dei diritti e degli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo pienamente all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.


Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006 (ulteriori modifiche sono state apportate il 14 dicembre 2006, in attuazione della legge 4 agosto 2006, n. 248), il 18 gennaio 2007, il 12 giugno 2008, il 15 luglio 2011 ed il 16 dicembre 2011.
 
* Si riportano in neretto le parti degli articoli modificati dal Consiglio nazionale forense il 12 giugno 2008 (artt. 17bis, 18, 24, 45), il 15 luglio 2011(artt. 16, 54 e 55 bis) ed il 16 dicembre 2011 (art. 55).
 
 
PREAMBOLO
 
L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.
 
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
 
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
 
 
 
 


Patrocinio a spese dello Stato

La legge al fine di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, garantisce alle persone non abbienti, di poter richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato.