Per anni le fideiussioni ABI sono state uno dei fronti più caldi del contenzioso bancario: bastava che la garanzia riproducesse tre clausole dello schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana per puntare alla nullità. Con la sentenza delle Sezioni Unite del 28 agosto 2026, n. 24825, la Cassazione cambia prospettiva: la nullità non è più un automatismo, ma deve essere accertata in concreto. In questo articolo vediamo cosa è stato deciso e quali effetti pratici si producono per garanti, imprese e banche.
Il quadro di partenza: schema ABI e Sezioni Unite del 2021
La vicenda nasce dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, che ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza in relazione allo schema contrattuale ABI per le fideiussioni omnibus. Sotto la lente erano tre clausole:
- la clausola di reviviscenza, che obbliga il garante a restituire quanto il creditore abbia dovuto restituire, ad esempio, in seguito a revocatoria o inefficacia del pagamento;
- la clausola di sopravvivenza, che mantiene in vita la garanzia anche se l’obbligazione principale è invalida;
- la deroga ai termini dell’art. 1957 c.c., che esonera il creditore dal far valere il suo diritto entro i termini di legge.
Con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite avevano ricondotto questi contratti, “a valle” dell’intesa, alla nullità parziale per violazione della normativa antitrust. Restavano però aperte molte questioni, e la giurisprudenza di merito si era spesso mossa come se fossero già risolte. Da qui il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa (ordinanza del 1° agosto 2025), che ha portato alla pronuncia di quest’anno.
Cosa hanno stabilito le Sezioni Unite con la sentenza n. 24825/2026
1. Il provvedimento della Banca d’Italia è una prova, non una scorciatoia
Secondo le Sezioni Unite, il provvedimento n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale solo per le fideiussioni omnibus sottoscritte nel periodo 2002-2005, cioè quello effettivamente esaminato dall’Autorità.
Per le garanzie rilasciate prima o dopo quel periodo il provvedimento non perde rilievo, ma diventa un semplice elemento di prova, pur con elevata attitudine probatoria, che il giudice deve valutare insieme agli altri elementi istruttori. In particolare:
- per le fideiussioni anteriori al 2002, occorre verificare se esistesse già una prassi bancaria uniforme coincidente con lo schema censurato;
- per quelle successive al 2005, occorre valutare l’eventuale “proiezione dinamica” dell’intesa, tenendo conto dei tempi fisiologici di dissolvimento degli effetti di una pratica scorretta.
Resta ferma la possibilità per la banca di dimostrare che, nel caso concreto, la garanzia è frutto di una negoziazione individuale effettiva e libera.
2. Fideiussioni specifiche: la nullità va dimostrata
Il provvedimento del 2005 riguardava, testualmente, le sole fideiussioni omnibus. Per le fideiussioni specifiche, quindi, chi eccepisce la nullità deve provare che l’intesa si è estesa anche a quella tipologia di garanzia, con ogni mezzo istruttorio, compreso l’ordine di esibizione richiesto al giudice.
Un temperamento importante: se le tre clausole risultano standardizzate anche nelle fideiussioni specifiche, senza trattativa individuale, non è necessario dimostrare un elemento soggettivo o intenzionale dell’intesa restrittiva. L’onere probatorio si attenua, ma non scompare.
3. Clausola “a prima richiesta” e decadenza ex art. 1957 c.c.
Il terzo principio riguarda gli effetti della nullità della deroga all’art. 1957 c.c. Se la fideiussione contiene anche una clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore evita la decadenza inviando al garante, entro i termini previsti dalla norma, una semplice istanza stragiudiziale di pagamento, senza dover agire in giudizio. La nullità della deroga comporta dunque la reviviscenza dei termini ordinari, ma non cancella le modalità semplificate di recupero proprie della clausola a prima richiesta.
Le prime applicazioni nei tribunali
La giurisprudenza di merito ha già iniziato ad applicare questo nuovo indirizzo. Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese (sentenza del 17 settembre 2026, n. 13021), ha ritenuto che la riproduzione delle clausole ABI non basti, da sola, a dimostrare l’intesa quando la fideiussione è stata stipulata fuori dal triennio 2002-2005. Il Tribunale di Genova (n. 3720 del 14 settembre 2026) ha richiamato le Sezioni Unite anche per fideiussioni omnibus successive al periodo oggetto dell’accertamento.
Cosa cambia in pratica per garanti, imprese e banche
Il nuovo assetto sposta il baricentro del contenzioso dall’automatismo della riproduzione delle clausole all’accertamento concreto dell’intesa. Secondo i primi commentatori, l’impianto risulta più favorevole alla posizione del creditore rispetto a quanto si era consolidato in parte della giurisprudenza di merito dopo il 2021. Questo non significa che la nullità sia esclusa: significa che è più impegnativo dimostrarla, soprattutto fuori dal triennio 2002-2005 e per le garanzie specifiche.
Per chi ha prestato una garanzia (imprenditori, soci, amministratori, familiari) o per chi è stato escusso, conviene verificare subito cinque aspetti:
- La data di sottoscrizione: rientra nel periodo 2002-2005 o no?
- La tipologia di garanzia: omnibus o specifica?
- Le clausole presenti e se sono state oggetto di una trattativa reale.
- La condotta della banca: è stata inviata una richiesta stragiudiziale entro i termini dell’art. 1957 c.c.? Esiste una clausola a prima richiesta?
- Le prove disponibili o acquisibili, compresa la richiesta di esibizione di documenti.
Nei giudizi già pendenti le difese vanno riesaminate alla luce dei nuovi principi, per verificare se allegazioni e prove acquisite siano ancora coerenti con le indicazioni della Corte, nei limiti consentiti dalla fase processuale.
La questione ha riflessi anche sul versante societario. Chi ricopre un ruolo di vertice e rilascia garanzie personali a favore della società deve considerare anche i profili di cui parliamo nel nostro articolo sulla responsabilità degli amministratori societari. Per le imprese in difficoltà, la gestione delle garanzie bancarie si intreccia con gli strumenti di crisi d’impresa e ristrutturazione.
Se il garante è una persona fisica che ha agito per scopi estranei alla propria attività, possono inoltre venire in rilievo profili di tutela del consumatore, da valutare caso per caso. Prima di arrivare in giudizio, in molte situazioni è utile esplorare anche una soluzione con mediazione e negoziazione assistita.
Come evitare problemi: contratti e garanzie scritti bene
Per le imprese che chiedono finanziamenti, e per i professionisti che le assistono, la lezione è chiara: il contenuto delle garanzie va letto e, quando possibile, negoziato. Una consulenza contrattuale e un’assistenza stragiudiziale prima della firma consentono di individuare le clausole critiche e di documentare l’eventuale trattativa. Per un quadro più ampio sui rapporti d’impresa, rimandiamo alla nostra pagina di diritto commerciale e societario.
Conclusioni
Le Sezioni Unite non chiudono il contenzioso sulle fideiussioni ABI, ma ne ridefiniscono le regole probatorie: niente automatismi, più attenzione alla data, alla tipologia di garanzia e al comportamento concreto delle parti. Ogni posizione va quindi esaminata singolarmente, con una ricostruzione accurata dei documenti e delle tempistiche.
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Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. Ogni caso concreto richiede un’analisi specifica dei documenti e delle circostanze.
Riferimenti
- Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825 (Pres. D’Ascola, Rel. Porreca)
- Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994
- Banca d’Italia, provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005
- Per approfondire: Fideiussioni ABI: le Sezioni Unite n. 24825/2026 fanno chiarezza (EC News)
