matrimonio

Definizione di matrimonio putativo 128 c.c.

DEFINIZIONE DI MATRIMONIO PUTATIVO

Il matrimonio putativo è il matrimonio dichiarato nullo o annullabile, celebrato in buona fede da almeno uno dei coniugi o contratto sotto coercizione violenta o a causa di un timore eccezionale determinato da fattori esterni agli sposi.

PRESUPPOSTI DEL MATRIMONIO PUTATIVO

La buona fede deve essere presente al momento della celebrazione del matrimonio. Essa si presume, e in tal senso la Suprema Corte ha stabilito che la buona fede dei contraenti, ai fini dell’articolo 128 c.c., deve essere presunta al momento della celebrazione del vincolo matrimoniale. Il principio generale sancito all’ultimo comma dell’articolo 1147 c.c. si applica anche al matrimonio. Pertanto, l’onere di dimostrare l’inefficacia del matrimonio, anche nella sua putatività, e la malafede di almeno uno degli sposi spetta a chi la sostiene (Cass. n. 1298/1971). L’articolo 128 c.c. introduce una deroga al principio secondo cui un atto giuridico nullo non produce effetti. Infatti, il matrimonio putativo genera effetti giuridici a favore dei coniugi o di uno di essi e dei figli fino al momento in cui viene emessa una sentenza definitiva di nullità. La sentenza, quindi, non ha effetti retroattivi ma produce conseguenze a partire dal momento in cui diventa definitiva. Qualora entrambi i coniugi fossero in mala fede al momento della celebrazione, l’articolo 128 c.c. comma 1 non si applica, sebbene residuino alcuni limitati effetti (come prestazioni contributive spontanee o l’acquisizione della cittadinanza).

EFFETTI DEL MATRIMONIO PUTATIVO

Gli effetti principali che possono persistere a favore dei coniugi, o di uno solo di essi, includono: – Conservazione dei diritti successori, a condizione che la sentenza di nullità intervenga dopo il decesso. – Possibilità di disporre il mantenimento per un periodo massimo di tre anni a favore del coniuge economicamente più debole, qualora si verifichi un peggioramento significativo delle condizioni di vita rispetto a quelle durante il matrimonio. Il mantenimento è garantito solo se consentito dalle risorse dell’altro coniuge e cessa se il beneficiario contrae nuove nozze. Questa norma si applica anche se solo il coniuge economicamente più svantaggiato era in buona fede; altrimenti si creerebbe una situazione inaccettabile in cui il coniuge in mala fede non sarebbe responsabile né ex articolo 129 c.c. né ex articolo 129bis. – Un’indennità pari ad almeno tre anni di mantenimento a favore del coniuge in buona fede e a carico del coniuge in mala fede responsabile della nullità del matrimonio, o nei confronti di un terzo responsabile. Tale indennità ha una funzione prevalentemente sanzionatoria. – Obbligo alimentare permanente a carico del coniuge colpevole, purché sia dimostrato lo stato di bisogno del destinatario trascorsi i tre anni iniziali. Per quanto riguarda i figli, il matrimonio dichiarato nullo produce gli stessi effetti di un matrimonio valido. Anche se entrambi i coniugi sono in mala fede, il matrimonio nullo mantiene effetti rispetto ai figli nati o concepiti durante la sua validità apparente. In proposito, la giurisprudenza ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 128, comma 4, c.c., come modificato dalla L. n. 151/1975, il matrimonio dichiarato nullo e contratto da entrambi i coniugi con consapevolezza della sua invalidità conserva gli effetti di validità nei confronti dei figli, salvo i casi in cui la nullità derivi da bigamia o incesto (Cass. n.1808/1976). Nonostante alcuni effetti permangano, l’invalidità del matrimonio comporta comunque la cessazione del vincolo matrimoniale e degli obblighi correlati ad esso.

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