Guida sotto stupefacenti: la sola positività al test non basta. Un GIP di Parma riapre il caso sull’Art. 187
Per il giudice è necessaria la prova dello “stato di alterazione”. La recente riforma del Codice della Strada, che ha eliminato tale requisito, finisce di nuovo sotto la lente della Consulta.
Ecco una proposta di articolo che parafrasa e approfondisce i contenuti dell’ordinanza e del dibattito circostante, come se fosse un pezzo editoriale o un articolo di cronaca giudiziaria.
Titolo: Guida sotto stupefacenti: la sola positività al test non basta. Un GIP di Parma riapre il caso sull’Art. 187
Sottotitolo: Per il giudice è necessaria la prova dello “stato di alterazione”. La recente riforma del Codice della Strada, che ha eliminato tale requisito, finisce di nuovo sotto la lente della Consulta.
Corpo dell’articolo:
La semplice positività ai test antidroga non è sufficiente per far scattare una condanna per guida sotto l’effetto di stupefacenti. È quanto emerge da una significativa ordinanza emessa lo scorso 26 settembre dal GIP del Tribunale di Parma, che respinge la richiesta di un decreto penale di condanna e riaccende i riflettori su una delle norme più dibattute della recente riforma del Codice della Strada.
Il caso in questione riguardava un conducente risultato positivo ai cannabinoidi. Nonostante l’esito dei test, il giudice ha archiviato la richiesta dell’accusa sottolineando un elemento fondamentale: nel fascicolo mancava qualsiasi prova che l’indagato si trovasse in un effettivo “stato di alterazione psico-fisica” nel momento esatto in cui era alla guida.
La decisione del GIP di Parma scardina, di fatto, l’impianto su cui si basa il nuovo articolo 187 del Codice della Strada. La riforma legislativa, infatti, aveva eliminato proprio il riferimento al concomitante stato di alterazione, introducendo una formulazione che sembrava punire la mera condotta di chi si mette al volante “dopo aver assunto” sostanze psicotrope.
L’obiettivo dichiarato della riforma era quello di inasprire le sanzioni, colpendo anche chi, pur avendo tracce di sostanze nell’organismo, poteva apparire perfettamente lucido al momento del controllo.
Tuttavia, l’ordinanza di Parma solleva un dubbio cruciale, già avanzato da altre sedi giudiziarie: si può punire penalmente un cittadino per un’azione (l’assunzione, magari avvenuta ore o giorni prima) slegata da un effettivo pericolo creato sulla strada (l’alterazione alla guida)?
Questa pronuncia non è un caso isolato. Si inserisce in un solco di profonda incertezza giuridica che ha già spinto i Tribunali di Pordenone, Macerata e Siena a fare un passo ulteriore. Questi giudici, dubitando della coerenza della norma con i principi costituzionali, hanno formalmente sollevato questioni di legittimità costituzionale.
La palla passa ora alla Corte Costituzionale, che sarà chiamata a decidere se la nuova formulazione dell’articolo 187 sia compatibile con i principi di offensività (la norma deve punire un danno o un pericolo concreto) e di ragionevolezza. Fino ad allora, la contrapposizione tra l’intento del legislatore e l’interpretazione della magistratura è destinata a continuare nelle aule di tribunale.
