Separazione e Divorzio

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Quando il matrimonio è in crisi e si vogliono tutelare gli interessi propri e dei figli, un legale può essere un aiuto prezioso per conoscere i propri diritti e per suggerire le soluzioni e le procedure più adatte al caso. Durante la fase di separazione e di divorzio, l'aiuto di un legale è indispensabile

per tutelare i propri interessi, sia quelli patrimoniali (assegno di mantenimento o alimenti) che gli interessi legati all'affidamento dei figli minori e della casa coniugale.

Separazione
La separazione personale dei coniugi non determina la fine del matrimonio, tuttavia con essa gli effetti del vincolo matrimoniale vengono attenuati. La separazione personale dei coniugi, infatti, produce effetti sui rapporti sia patrimoniali che personali tra i coniugi. Tra gli effetti patrimoniali della separazione si possono indicare la cessazione della comunione legale dei beni, la possibile attribuzione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole, il dovere di contribuire al mantenimento della prole, ecc. .
Per quanto riguarda gli effetti sui rapporti personali dei coniugi, la separazione legale sospende l’obbligo di coabitazione, di fedeltà e di collaborazione tra i coniugi.

La legge prevede due modi per giungere alla separazione personale tra i coniugi: la separazione consensuale e la separazione giudiziale.

Divorzio
A differenza della separazione, il divorzio pone fine al matrimonio ed allo status di coniuge, che riacquista lo stato libero e può passare - se lo desidera - a nuove nozze.
I casi di scioglimento del matrimonio (se contratto con rito civile) o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (se matrimonio concordatario) sono tassativamente elencati nell’art. 3 della legge 898/1970 e riguardano per lo più casi di rilevanti condanne penali a carico di uno dei coniugi, ovvero condanne per delitti contro l’altro coniuge o i figli; il caso in cui uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; il caso in cui il matrimonio non sia stato consumato ovvero sia passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei coniugi. La causa di divorzio più comune rimane comunque la separazione personale dei coniugi protratta per almeno tre anni dall’avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presedente del Tribunale. Come per la separazione, il divorzio può essere congiunto o giudiziale. Il divorzio è congiunto quando vi è accordo sulle condizioni di divorzio e i coniugi presentano insieme il ricorso di divorzio; Il divorzio è giudiziale quando non vi è accordo sulla richiesta o sulle condizioni di divorzio ed il ricorso viene presentato da uno solo dei coniugi. La sentenza di dichiarazione di divorzio comporta vari effetti di natura patrimoniale e personale. Tra gli effetti di natura personale ricordiamo il venir meno dei diritti e degli obblighi derivanti dal matrimonio, la riacquisizione dello status libero, per la donna la perdita del cognome del marito aggiunto al proprio. Tra gli effetti di natura patrimoniale vi è lo scioglimento della comunione legale (ove questo non fosse già intervenuto per effetto della separazione), la cessazione della comunione convenzionale, lo scioglimento del fondo patrimoniale, l’esclusione dall’impresa famigliare.

Assistenza del difensore

A partire dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. 14.03.2005 n. 35 convertito nella Legge 14.05.2005 n. 80, tra cui la disciplina in materia di diritto di famiglia di cui all’art. 707 C.P.C., l’assistenza di un legale è diventata obbligatoria anche per presentare le domande di separazione consensuale. Pertanto, a partire da tale data, i coniugi non potranno più presentare personalmente le domande di separazione consensuale ma, come per i casi di separazione giudiziale, è diventata obbligatoria l’assistenza di un difensore. Tale disciplina, e quindi anche la necessità di avvalersi dell’ausilio di un legale, trova applicazione anche per i casi di divorzio. Il ricorso per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dovrà essere presentato e seguito da un legale, sebbene residuino alcuni Tribunali che ammettono la presentazione del ricorso di divorzio congiunto da parte dei coniugi personalmente.

Separazione e Divorzio II parte

Sia per l'assegnazione che per il divorzio particolari frizioni sorgono spesso circa l’assegnazione della casa coniugale. In tale aspetto si verificano i maggiori attriti per i coniugi, poiché il coniuge estromesso – soprattutto quando sia il proprietario esclusivo o unico dell’immobile – viene fortemente penalizzato; molto spesso l’assegnazione della abitazione si traduce in una espropriazione se non definitiva, destinata a perdurare per molti anni. Sinteticamente si può qui precisare che l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale è regolato dl’art. 155 quater aggiunto al Codice Civile dalla Legge 54/2006 (sull’affido condiviso). Questa norma, rubricata come “assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può dunque chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”. L’interpretazione oggi data alla norma dalla Corte di Cassazione è quello secondo cui il diritto all’assegnazione della (ex) casa coniugale spetta al genitore con cui convivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi conviventi e ciò indipendentemente dal fatto che sia o meno titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’immobile. Lo scopo della norma è quella di assicurare una pronta e conveniente sistemazione della prole incolpevole del fallimento del matrimonio e di impedire che questa, oltre al trauma della separazione dei genitori, subisca anche quello dell’allontanamento dall’ambiente in cui vive ed infine di favorire la continuazione della convivenza tra loro. Attualmente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito questa rigida interpretazione della legge, escludendo il diritto all’assegnazione della casa familiare laddove non vi siano figli minorenni o maggiorenni non autonomi ed annullando tutte quelle interpretazioni estensive della norma che tendevano a riconoscere il diritto all’assegnazione della casa anche a favore del coniuge economicamente più debole, pur in assenza di figli, privando della proprietà il titolare del bene. La giurisprudenza maggioritaria nega appunto questa possibilità sul presupposta che il diritto del coniuge proprietario del bene subirebbe una limitazione eccessiva, in contrasto con l’art. 42 comma 2 della Costituzione, in quanto egli ternerebbe in possesso dell’abitazione solo in caso di decesso dell’altro coniuge, o di sue nuove nozze.

L’assegnazione della casa familiare costituisce una facoltà di godimento qualificata come “diritto atipico personale“, che, pertanto, non priva il proprietario dell’immobile della disponibilità del suo diritto dominicale. Da ciò derivano alcune conseguenze: secondo un costante orientamento giurisprudenziale l’assegnazione comporta l’accollo di tutti gli oneri condominiali ordinari a carico del coniuge assegnatario; mentre le spese straordinarie continuano a gravare sul proprietario; su quest’ultimo continuerà a gravare anche l’imposta comunale sugl'immobili (ICI). Le eventuali rate di mutuo preesistente sull’immobile continuano ad essere di competenza del coniuge che si è accollato il mutuo, salvo diversi accordi tra i coniugi.

Per quanto attiene all'affidamento dei figli: consistente nell’obbligo di custodia dei figli inteso come obbligo per ciascun genitori di provvedere a tutto ciò che occorre per garantire una esistenza civile e dignitosa ai figli. Con la citata legge 54/2006 è stato introdotto il c.d. affido condiviso, disciplinato dal novellato art. 155 del c.c., che così recita:

“Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando

1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi“.

Con l’attuale normativa, quindi, la custodia dei figli è prioritariamente attribuita sia al padre che alla madre. In verità l’innovazione è più che altro una innovazione di principio. Nella pratica poco è cambiato rispetto alla precedente normativa (affidamento ad uno dei due coniugi), poiché i figli vivono per lo più con un solo genitore e quindi la custodia dell’altro appare più che altro simbolica.

Servizi

Lo Studio Legale dell'avv. Angelo Cocozza si occupa di offrire assistenza sia in ambito stragiudiziale nella fase antecedente la proposizione della domanda di separazione e divorzio attraverso un’attività di mediazione al fine di giungere ad un accordo sulle condizioni di separazione o divorzio tra i coniugi; sia in ambito giudiziale, attraverso la redazione ed il deposito del ricorso di separazione o divorzio e l’assistenza della parte in udienza.