Il nostro ordinamento tutela i cittadini dalla durata eccessiva dei processi.

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La legge Pinto riconosce a coloro che hanno dovuto affrontare un processo di durata irragionevole la possibilità di richiedere un'equa riparazione per il danno patrimoniale o non patrimoniale subito.
  • Per il primo grado di giudizio si reputano ragionevoli tre anni, per il secondo grado due anni e per il grado di legittimità un anno.
  • Per quanto riguarda i processi esecutivi il termine ragionevole di durata è di tre anni (la durata riguarda il solo processo esecutivo, escluso quello di congnizione che lo precede), mentre per le procedure concorsuali di sei anni.

 

STUDIO LEGALE COCOZZA
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