I criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

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Nell'ordinanza n. 41960 del 30 dicembre 2021 la Corte di Cassazione ha ribadito i principi di ripartizione in tema di pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite:

1) la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi dirittoi per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del

criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale;

2) il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare - ma, al contempo, non puo' divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, e deve tenere conto di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entita' dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due.

 

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