Rinuncia all’eredità con effetto retroattivo

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Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento.

(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 13639 del 30 maggio 2018)

L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c..
(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 9225 del 10 aprile 2017)
 
 
La rinuncia pura e semplice del contribuente all'eredità del de cuius ha - ai sensi dell'art. 521 c.c. - efficacia retroattiva.
 
Pertanto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8053/2017, ha statuito che il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari del de cuius è l'accettazione dell'eredità,
 
"un'eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere un'accettazione implicita dell'eredità, ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata".