Sei stato raggiunto da un atto giudiziario? Notifica degli atti giudiziari, cosa cambia.

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La notifica è il procedimento con cui formalmente e legalmente si porta a conoscenza di uno o più destinatari predeterminati l'esistenza di un determinato fatto od atto che lo/i riguarda.
La Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) modifica le modalità di notifica degli atti giudiziari.

Eliminato il bollo dell’ufficio postale

Con modifica all’art. 4 della L. 890/1982, è eliminato il bollo dell’ufficio postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato.

Articolo 4
1. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e [munito del bollo dell'ufficio postale] recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.
2. [...] invariato
3. [...] invariato
4. I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce.

 

Articolo 6
1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto digitale dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro cinque giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo.
2. [...] invariato

 

Articolo 7
1. [...] invariato
2. [...] invariato
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente
4. [...] invariato

 

Articolo 8
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

 

 

Avviso di ricevimento digitale: rinvio al 1° luglio 2019

Infine, la legge di Stabilità (art. 1 comma 814) chiarisce che, al fine di consentite il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato (di cui all’art. 1, comma 97-quinquies L. 190/2014) è differito al 1° luglio 2019.

Saranno fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità in commento.