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Testamento: per l’annullamento ha rilievo la condanna per il reato di circonvenzione di incapace

La sentenza penale che accerta la circonvenzione di incapace ha rilevanza anche nel procedimento civile di annullamento del testamento. Pertanto, l’accertamento del fatto in sede penale ha effetti sulla decisione, sullo stesso fatto, nel giudizio civile. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza 15 giugno 2020, n. 11467.



di Laura Biarella - Avvocato in Perugia



I fatti



La sorella e i nipoti di un uomo, deceduto nel 2004, convennero in giudizio l’addetto all’assistenza del defunto, assunto nell’aprile del 2000, chiedendo l’annullamento del testamento pubblico del loro congiunto, datato 8 settembre 2000, col quale questi aveva disposto dei propri beni in favore del convenuto, deducendo la incapacità naturale del disponente al momento della redazione dell’atto.

 

La condanna per circonvenzione di incapace



Dopo il decesso del congiunto, gli attori avevano denunciato il badante per circonvenzione di incapace, costituendosi parte civile nel procedimento penale instaurato a suo carico con riferimento specifico alla redazione del testamento, contestazione in seguito estesa ad ulteriori atti, posti in essere dal defunto, di disposizione dei propri averi in favore dell’imputato. Per tali fatti il badante venne condannato, nel 2008, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in sede civile. Tale decisione veniva confermata, in appello, nel 2010. A seguito dell’intercorso ricorso per cassazione, pronuncia siffatta venne annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, tuttavia precisando che restavano “ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l’assenza di impugnazione sul punto”.
[28/07, 10:35] Angelo Cocozza: Circolazione stradale08/07/2020
Il proprietario dell’auto, quando è trasportato, ha diritto al risarcimento dall’assicurazione
ll proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sul cofano dello stesso come trasportato mentre alla guida vi era un minore di età, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale correponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'art. 1227 c.c.

 

SENTENZA